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Parere di ordine tecnico-legislativo in merito ai corsi relativi alla sicurezza sul lavoro con modalità FAD (Formazione a distanza)
Premessa Nelle ultime settimane sono giunte al nostro ufficio tecnico alcune richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di effettuare corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità al D. Lgs. 81/2008, tramite modalità FAD (Formazione a distanza). Alcune perplessità sono infatti sorte in merito alla conformità alle disposizioni di legge, dei corsi di formazione per Datori di Lavoro che svolgono i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS, Antincendio (Aziende rischio incendio BASSO) e Primo Soccorso (Aziende di Gruppo B e C) erogati con modalità FAD.
Legislazione È probabile che tali perplessità traggano origine dalle recenti modifiche apportate alla formazione dei RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi) da parte dell’Accordo Stato – Regioni, atto rep. 2407 del 26 gennaio 2006 (per quelle figure diverse dal Datore di Lavoro).
Il succitato Accordo Stato – Regioni, sancisce, specifica ed attua le disposizioni definite dal D. Lgs. 195/2003 – “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39”, che ha introdotto l’art. 8 bis del D. Lgs. 626/1994, fino ad addivenire, oggi, all’art. 32, D. Lgs. 81/2008 che determina le capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni, facendo chiaro ed esplicito riferimento all’Accordo Stato – Regioni del 26 gennaio 2006. Va rilevato come l’Accordo Stato – Regioni, atto Rep. 2407 del 26 gennaio 2006, al punto 2.2 escluda implicitamente la possibilità di frequentare corsi di formazione con modalità FAD, asserendo che: “Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento, si concorda nel privilegiare metodologie attive…” e prevedendo, al punto 3, la possibilità di frequentare corsi con modalità FAD solamente per i corsi di aggiornamento quinquennale.
A questo punto risulta evidente che l'erogazione di corsi di formazione tramite modalità FAD è da ritenersi non conforme alle disposizioni di legge esclusivamente per i corsi di formazione per gli RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione diversi dal Datore di Lavoro) così come definiti dall’art. 31 del D. Lgs. 81/2008. È di assoluta importanza, per la corretta interpretazione della legge, stabilire l’ambito di applicazione della legge medesima ed, in premessa, l’Accordo Stato – Regioni del 26 gennaio 2006, inquadra, in modo chiaro e non diversamente interpretabile, la formazione degli RSPP (diversi dal Datore di Lavoro) come oggetto esclusivo dell’atto stesso.
Parere Alla luce di quanto sopra, risultano del tutto infondate le perplessità circa la validità di tutti gli altri corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro erogati con modalità FAD, in quanto nessuna legge, decreto o altro documento avente valore di legge pone alcun divieto, esplicito o implicito, all’applicazione di tale metodologia. A conferma di ciò, inoltre, è opportuno rilevare come alcuni autorevoli enti, associazioni, organismi di formazione nel campo della sicurezza, certamente informati e competenti relativamente ad o lighi e divieti prescritti per la formazione in questo settore, stanno procedendo, senza alcuna limitazione rispetto a prima, nell’erogazione di corsi in materia di sicurezza tramite formazione a distanza. Và tuttavia sottolineato che, esclusivamente per quanto riguarda il corso di Primo Soccorso ai sensi del D.M. 388/2003, al fine di ottenere la piena validità del percorso formativo, è necessario effettuare una sessione di esercitazione pratica, della durata di 4 ore, che può essere tenuta da parte del Medico Competente dell’azienda.
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